IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, relativa alla istituzione del
Ministero dell'ambiente ed in particolare l'art. 8, comma 4;
  Vista  la  legge   3  marzo  1987,  n.   59,  recante  disposizioni
transitorie   ed  urgenti   per   il   funzionamento  del   Ministero
dell'ambiente;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 9 giugno 1987, n.
306,  relativo  al  regolamento per  l'organizzazione  del  Ministero
dell'ambiente;
  Visto il  decreto legislativo  12 marzo  1948, n.  804, concernente
norme  di attuazione  per  il ripristino  del  Corpo forestale  dello
Stato;
  Vista la legge  1 aprile 1981, n. 121, ed  in particolare l'art. 16
che inserisce il Corpo forestale dello Stato tra le Forze di polizia;
  Vista la legge 6 dicembre 1991,  n. 394, contenente norme quadro in
materia di aree naturali protette;
  Visto in particolare l'art. 21  della citata legge 6 dicembre 1991,
n. 394, il  quale prevede che la sorveglianza nelle  aree protette di
rilievo internazionale e nazionale  e' esercitata dal Corpo forestale
dello Stato e che per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro
affidato  al  Corpo medesimo  dalla  legge  stessa, con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente  di concerto  con il  Ministro delle  risorse agricole,
alimentari e forestali, sono individuate le strutture ed il personale
del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli
enti  parco, sotto  la  dipendenza funzionale  degli stessi,  secondo
modalita' stabilite dal decreto medesimo;
  Visto  il decreto  del Presidente  del Consiglio  dei Ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'agricoltura e
foreste in  data 19 luglio 1993,  con il quale e'  stato dislocato un
contingente di personale del Corpo forestale dello Stato al Ministero
dell'ambiente, in applicazione parziale  del disposto di cui all'art.
21, comma 2, della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  Visto in particolare  l'art. 5 di detto decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  il  quale  prevede  l'individuazione  delle
strutture del  Corpo forestale  dello Stato  da dislocare  presso gli
enti parco nazionali;
  Vista  la   legge  4   dicembre  1993,   n.  491,   concernente  il
riordinamento delle competenze regionalistatali in materia agricola e
forestale  e  l'istituzione  del Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari e forestali;
  Visto il decreto legislativo 4  giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;
  Visto il decreto ministeriale 1 giugno 1987 con il quale sono stati
individuati  i  coordinamenti  a  livello  regionale,  provinciale  e
distrettuale del Corpo forestale dello Stato;
  Visto il  decreto ministeriale 20  aprile 1994  con il quale  si e'
individuata, nel coordinamento territoriale del Corpo forestale dello
Stato   per  l'ambiente,   l'unita'  che   sovraintende  e   coordina
l'attivita' dei comandi stazione del  Corpo forestale dello Stato con
circoscrizione  territoriale ricadente  in  un  parco nazionale,  per
l'esercizio  della  sorveglianza  delle aree  naturali  forestali  di
rilievo internazionale o nazionale;
  Ritenuto  quindi opportuno  procedere  a dare  esecuzione a  quanto
disposto dall'art. 21, comma 2, della  legge 6 dicembre 1991, n. 394,
stabilendo la  dislocazione dei coordinamenti territoriali  del Corpo
forestale dello  Stato per l'ambiente  e dei relativi  contingenti di
personale presso gli enti  parco nazionali, determinando le modalita'
di dipendenza funzionale dagli stessi;
  Su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
per le politiche agricole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Presso ogni ente parco nazionale, costituito o adeguato ai sensi
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' dislocato, ai sensi dell'art.
21  della medesima  legge,  un coordinamento  territoriale del  Corpo
forestale dello Stato per l'ambiente con circoscrizione che comprende
tutti i comuni il cui territorio e' in tutto od in parte inserito nel
parco medesimo.
  2. Il  coordinamento territoriale  del Corpo forestale  dello Stato
per l'ambiente opera, con  vincolo di dipendenza funzionale dall'ente
parco  nazionale,  nel  risetto  della unitarieta'  di  struttura  ed
organizzazione  gerarchica del  personale del  Corpo forestale  dello
Stato, per il tramite dell'ufficiale  del Corpo forestale dello Stato
preposto al coordinamento stesso.
  3. Ad  ogni coordinamento  territoriale e' assegnato  personale dei
ruoli del  Corpo forestale  dello Stato  la cui  specifica formazione
sara'  assicurata  mediante  corsi  di  specializzazione  organizzati
d'intesa  con  il  Ministero   dell'ambiente  sulle  materie  di  cui
all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il personale dei  ruoli del Corpo forestale dello  Stato degli agenti
ed  assistenti, dei  sovrintendenti e  degli ispettori,  e' dislocato
presso  ogni coordinamento  territoriale,  ivi  comprese le  stazioni
forestali, nei contingenti ed entro le date stabiliti nella tabella B
allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
  4. Nei concorsi pubblici per la  nomina ad allievo agente del Corpo
forestale  dello Stato  sara' esplicitamente  previsto il  numero dei
posti  da ricoprire  presso le  stazioni forestali  dei coordinamenti
territoriali per l'ambiente.