IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, relativa alla istituzione del Ministero dell'ambiente ed in particolare l'art. 8, comma 4; Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1987, n. 306, relativo al regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente; Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato; Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, ed in particolare l'art. 16 che inserisce il Corpo forestale dello Stato tra le Forze di polizia; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, contenente norme quadro in materia di aree naturali protette; Visto in particolare l'art. 21 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale prevede che la sorveglianza nelle aree protette di rilievo internazionale e nazionale e' esercitata dal Corpo forestale dello Stato e che per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla legge stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalita' stabilite dal decreto medesimo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'agricoltura e foreste in data 19 luglio 1993, con il quale e' stato dislocato un contingente di personale del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente, in applicazione parziale del disposto di cui all'art. 21, comma 2, della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto in particolare l'art. 5 di detto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il quale prevede l'individuazione delle strutture del Corpo forestale dello Stato da dislocare presso gli enti parco nazionali; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionalistatali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale; Visto il decreto ministeriale 1 giugno 1987 con il quale sono stati individuati i coordinamenti a livello regionale, provinciale e distrettuale del Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1994 con il quale si e' individuata, nel coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente, l'unita' che sovraintende e coordina l'attivita' dei comandi stazione del Corpo forestale dello Stato con circoscrizione territoriale ricadente in un parco nazionale, per l'esercizio della sorveglianza delle aree naturali forestali di rilievo internazionale o nazionale; Ritenuto quindi opportuno procedere a dare esecuzione a quanto disposto dall'art. 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, stabilendo la dislocazione dei coordinamenti territoriali del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente e dei relativi contingenti di personale presso gli enti parco nazionali, determinando le modalita' di dipendenza funzionale dagli stessi; Su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le politiche agricole; Decreta: Art. 1. 1. Presso ogni ente parco nazionale, costituito o adeguato ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' dislocato, ai sensi dell'art. 21 della medesima legge, un coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente con circoscrizione che comprende tutti i comuni il cui territorio e' in tutto od in parte inserito nel parco medesimo. 2. Il coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente opera, con vincolo di dipendenza funzionale dall'ente parco nazionale, nel risetto della unitarieta' di struttura ed organizzazione gerarchica del personale del Corpo forestale dello Stato, per il tramite dell'ufficiale del Corpo forestale dello Stato preposto al coordinamento stesso. 3. Ad ogni coordinamento territoriale e' assegnato personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato la cui specifica formazione sara' assicurata mediante corsi di specializzazione organizzati d'intesa con il Ministero dell'ambiente sulle materie di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Il personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, e' dislocato presso ogni coordinamento territoriale, ivi comprese le stazioni forestali, nei contingenti ed entro le date stabiliti nella tabella B allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante. 4. Nei concorsi pubblici per la nomina ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato sara' esplicitamente previsto il numero dei posti da ricoprire presso le stazioni forestali dei coordinamenti territoriali per l'ambiente.